Per anni la riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione Europea è stata materia di strategie e raccomandazioni. Le cose sono cambiate: con la revisione della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva (UE) 2025/1892), gli Stati membri hanno ricevuto obiettivi giuridicamente vincolanti con una scadenza.
I numeri
Entro il 31 dicembre 2030 ogni Stato membro deve ridurre i rifiuti alimentari del 30 % pro capite nel commercio al dettaglio, nella ristorazione, nei servizi di ristorazione e nelle famiglie, e del 10 % nella trasformazione e nella produzione — rispetto a un periodo di riferimento. L'UE si allinea così all'obiettivo globale di sviluppo sostenibile 12.3 dell'Agenda 2030.
Contesto: nell'Unione Europea nascono ogni anno circa 59 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, con un valore di mercato stimato in circa 132 miliardi di euro. Una quota significativa nasce proprio nella ristorazione e nei servizi di ristorazione — i settori ai quali l'obiettivo vincolante del 30 % si applica direttamente.
Cosa attende le cucine professionali
L'obbligo grava formalmente sugli Stati, ma gli Stati non possono adempierlo senza i settori in cui i rifiuti nascono. Tre sviluppi sono realistici: un tracciamento più preciso delle quantità (una riduzione non si dimostra senza misurazione), obblighi di rendicontazione che ricadono sulle entità maggiori attraverso quadri ESG come la CSRD, e una pressione crescente degli appalti pubblici verso risultati documentati anziché affermazioni declarative.
Per una cucina questo significa che la domanda non è più "se i rifiuti alimentari dovranno essere misurati e ridotti", ma "con cosa". L'approccio Griffon è il trattamento nel punto di origine: gli scarti vengono decomposti in continuo per digestione aerobica, e le bilance integrate forniscono dati primari di massa — lo stesso tipo di dati che i quadri di rendicontazione richiedono.
Fonti: direttiva (UE) 2025/1892 che modifica la direttiva quadro sui rifiuti; Eurostat, statistiche sui rifiuti alimentari; Agenda 2030 dell'ONU, traguardo 12.3.